IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
  Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione dell'11 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                        Oggetto e definizioni
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
autorizzazione   all'aumento   del  numero  dei  facchini,  contenuto
nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537  ed  i
procedimenti  amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad
esso connessi ai sensi dell'articolo  2,  comma  7,  della  legge  24
dicembre 1993, n. 537, disciplinati dall'articolo 121 del testo unico
delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,  adottato con regio decreto 18
giugno 1931, n.  773, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende: per "testo  unico",
il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "autorita'", l'autorita'
locale  di  pubblica  sicurezza; per "ufficio provinciale", l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il testo delle note qui pubblicato e' stato  redatto  ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla     promulgazione     delle     leggi
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             -  L'art.  87,  comma  quinto,  della Costituzione e' il
          seguente:
             "Art. 87. - Il Presidente della Repubblica .. (Omissis).
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c)  regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero     presso    diversi    uffici    della    medesima
          amministrazione, e  uniformazione  dei  relativi  tempi  di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             -  Il  regio decreto n. 773/1931 reca: "Approvazione del
          testo unico delle leggi di pubblica sicurezza"  (pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 1931).
             - Il testo della legge n. 407/1955 e' il seguente:
             "Art.  1.  -  La  presente  legge  regola  i  lavori dei
          facchini  liberi  esercenti  per  i  quali  e'   prescritta
          l'iscrizione  di  cui all'art. 121 del T.U.L.P.S. 18 giugno
          1931, n. 773.
             Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge
          le operazioni di facchinaggio inerenti al grado di  ammasso
          della  gestione  statale,  nonche'  quelle  che si eseguono
          nell'ambito  dei  porti  e  aeroporti,  delle  dogane,  dei
          mercati  all'ingrosso  di  prodotti  ortofrutticoli,  delle
          stazioni delle Ferrovie dello Stato  per  il  trasporto  di
          bagagli   e  colli  a  mano,  in  quanto  dette  operazioni
          risultino regolate con particolari  norme  di  legge  o  di
          regolamento.
             Sono  inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti
          dagli imprenditori  personalmente  o  a  mezzo  dei  propri
          dipendenti  con  rapporto  di lavoro di carattere stabile e
          continuativo,  nonche'  quelli  eseguiti  per  esigenze  di
          carattere domestico e familiare.
             Art.  2  -  Con  decreto del Ministro per il lavoro e la
          previdenza sociale e' istituita la commissione centrale per
          la disciplina dei lavori di facchinaggio.
             La commissione e' presieduta dal Ministro per il  lavoro
          e  la  previdenza  sociale,  o  da  un  suo delegato, ed e'
          composta:
              da  un  rappresentante  del  Ministero dell'industria e
          commercio;
              da un rappresentante del Ministero dell'interno;
              da due rappresentanti degli industriali;
              da due rappresentanti dei commercianti;
              da due rappresentanti degli agricoltori;
              da sette rappresentanti dei lavoratori;
              da due rappresentanti del movimento cooperativo.
             I rappresentanti degli  industriali,  dei  commercianti,
          degli   agricoltori,   dei   lavoratori   e  del  movimento
          cooperativo saranno scelti fra i  designati,  su  richiesta
          del  Ministro  per  il  lavoro e per la previdenza sociale,
          dalle organizzazioni sindacali nazionali di categoria  piu'
          rappresentative,  e  per  i  rappresentanti  del  movimento
          cooperativo dalle associazioni nazionali di  rappresentanza
          e   tutela   del   movimento   cooperativo   giuridicamente
          riconosciute.
             La commissione dura in carica due anni ed ha sede presso
          il Ministero del lavoro e  della  previdenza  sociale,  che
          istituira' apposita segreteria alla commissione stessa.
             3.  In  ogni  provincia,  con  decreto  del prefetto, e'
          istituita la commissione provinciale per la disciplina  dei
          lavori di facchinaggio.
             La  commissione  provinciale e' presieduta dal direttore
          dell'ufficio  provinciale  del  lavoro  e   della   massima
          occupazione ed e' composta:
              dal questore o da un suo delegato;
              da   un   rappresentante  della  camera  di  commercio,
          industria ed agricoltura;
              da due rappresentanti degli industriali;
              da due rappresentanti dei commercianti;
              da due rappresentanti degli agricoltori;
              da sette rappresentanti dei lavoratori.
             I rappresentanti degli  industriali,  dei  commercianti,
          degli   agricoltori,   dei   lavoratori   e  del  movimento
          cooperativo saranno scelti tra i  designati,  su  richiesta
          del  direttore  dell'ufficio provinciale del lavoro e della
          massima   occupazione,   dalle   organizzazioni   sindacali
          provinciali  di  categoria  piu'  rappresentative,  e per i
          rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni
          provinciali  di  rappresentanza  e  tutela  del   movimento
          cooperativo giuridicamente riconosciute.
             La commissione dura in carica due anni ed ha sede presso
          l'ufficio   provinciale   del   lavoro   e   della  massima
          occupazione,  che  istituira'  apposita   segreteria   alla
          commissione provinciale medesima.
             Art.  4. - La commissione centrale per la disciplina dei
          lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:
               a) esprimere parere e  formulare  proposte  per  tutto
          quanto   si   riferisce   alla  disciplina  dei  lavori  di
          facchinaggio  ed  al  coordinamento  dell'attivita'   delle
          commissioni provinciali;
               b)  esprimere  pareri  e  formulare  proposte  per  la
          fissazione di tariffe a carattere nazionale;
               c) esprimere parere sui ricorsi che  siano  presentati
          avverso le determinazioni adottate dagli uffici provinciali
          del  lavoro  e  della  massima  occupazione e in materia di
          regolamentazione  dei  lavori  di   facchinaggio;   nonche'
          avverso  le determinazioni delle commissioni provinciali di
          cui al precedente art. 3;
               d)  formulare  proposte  per  ogni   migliore   tutela
          previdenziale,      assistenziale,      mutualistica     ed
          infortunistica dei facchini liberi esercenti in genere.
             Sulle  materie  per  le  quali  il   presente   articolo
          riconosce  alla  commissione  la  competenza  ad  esprimere
          pareri, il Ministro per il lavoro e la  previdenza  sociale
          provvedera', uditi i pareri stessi.
             5.  Le  norme  per  il  funzionamento  della commissione
          centrale per  la  disciplina  dei  lavori  di  facchinaggio
          saranno  stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e
          la previdenza  sociale,  sentita  la  commissione  centrale
          medesima.
             Detta  commissione  e'  convocata  dal  Ministro  per il
          lavoro e la previdenza sociale ogni  qualvolta  lo  ritenga
          opportuno;  o  quando ne facciano richiesta motivata almeno
          tre dei suoi componenti.
             6. La commissione  provinciale  per  la  disciplina  dei
          lavori di facchinaggio ha i seguenti compiti:
               a)  classificare, in base agli usi, alle consuetudini,
          alle esigenze locali, alle  situazioni  contrattuali  e  di
          fatto   gia'   esistenti,   i  lavori  di  facchinaggio  di
          competenza   delle   cooperative,   carovane    od    altre
          associazioni  di  facchini  liberi  esercenti,  nonche' dei
          facchini liberi esercenti non associati in detti organismi;
               b) determinare,  in  base  alle  possibilita'  normali
          delle  singole  sfere  di attivita', il numero dei facchini
          che possono esercitare l'attivita' di  libero  facchinaggio
          nel  territorio  di  ciascun  comune,  in  modo  da rendere
          possibile  la  regolare   effettuazione   dei   lavori   di
          facchinaggio,  tenendo conto della necessita' di permettere
          ai singoli facchini una continuativa permanenza  al  lavoro
          ed  il  raggiungimento  di  un  equo minimo di retribuzione
          media giornaliera;
               c)  istituire  e   tenere   aggiornato   il   registro
          provinciale  delle  cooperative,  carovane  e  delle  altre
          associazioni di  facchini  liberi  esercenti,  nonche'  dei
          liberi   facchini  non  associati  nei  predetti  organismi
          collettivi, con l'indicazione, per ciascun organismo e  per
          ciascun  libero  lavoratore  non  associato, della sfera di
          attivita' e delle specializzazioni;
               d) determinare tariffe,  orari,  norme  e  regolamenti
          relativamente  ai  lavori di facchinaggio di competenza dei
          facchini liberi esercenti e dei loro  organismi  collettivi
          operanti nel territorio della provincia;
               e)  formulare ogni altra disposizione ed adottare ogni
          altro  provvedimento  che  si  ravvisi  necessario  per  la
          migliore esecuzione dei lavori di facchinaggio;
               f)  svolgere  opera  di  amichevole  composizione,  su
          richiesta di almeno una delle parti,  per  le  controversie
          che  si  determinassero  tra  i  committenti  dei lavori di
          facchinaggio ed i facchini liberi esercenti; nonche' per le
          controversie  sorgenti  fra  i   facchini   medesimi,   sia
          individualmente    che   collettivamente,   fra   carovane,
          cooperative ed altri organismi similari.
             La commissione provinciale si riunisce  su  convocazione
          del suo presidente ed anche su richiesta motivata di almeno
          tre dei suoi componenti.
             Art. 7. - Laddove, per fronteggiare particolari esigenze
          dei  lavori di facchinaggio, si rende necessario un aumento
          temporaneo del numero dei facchini autorizzati in  ciascuna
          provincia,  la  commissione  provinciale,  od  in  caso  di
          particolare  urgenza  l'ufficio  provinciale  del   lavoro,
          potranno  disporre  per la chiamata nel luogo del lavoro di
          facchini di altri comuni viciniori, sia singoli che riuniti
          in organismi collettivi.
             Ove l'adozione di tale provvedimento non sia  possibile,
          o   comunque,  risulti  insufficiente  le  cooperative,  le
          carovane di facchini o gli  altri  organismi  similari  del
          luogo,    protranno    essere    autorizzati   dall'ufficio
          provinciale del lavoro  a  chiamare,  in  via  provvisoria,
          lavoratori  disponibili  presso  gli uffici di collocamento
          giurisdizionalmente  competenti,  con  facolta'  di  scelta
          qualora  si  tratti  di  lavori  che richiedono particolare
          capacita' o fiducia.
             Tali lavoratori avranno diritto al trattamento economico
          stabilito per gli stessi facchini liberi esercenti.
             Art. 8. - Le determinazioni adottate  dalla  commissione
          provinciale  saranno  rese  esecutive  entro  30 giorni con
          decreto prefettizio.
             Contro  le  deliberazioni  rese  esecutive  dal  decreto
          prefettizio  o  contro  la  mancata  emissione  del decreto
          prefettizio relativo alle deliberazioni stesse, e'  ammesso
          ricorso  al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
          il quale decide, sentita la commissione centrale, entro  90
          giorni.
             Art.   9.   -   Contro  le  inosservanze  da  parte  dei
          lavoratori, singoli o  associati,  potra'  essere  proposto
          dalla  commissione  provinciale all'autorita' competente il
          ritiro  temporaneo  della  licenza   rilascita   ai   sensi
          dell'art. 121 della legge 18 giugno 1931, n. 773.
             In  caso  di  recidiva,  potra' anche essere proposto il
          ritiro definitivo della licenza stessa.
             Art. 10. - La vigilanza sull'applicazione della presente
          legge  e  delle  norme  di  attuazione  della  stessa,   e'
          demandata  all'ispettorato  del lavoro ed ai normali organi
          di polizia giudiziaria.
             Art. 11. - Le infrazioni alla presente  legge  da  parte
          dei   committenti   di  lavoro  sono  punite  con  sanzioni
          amministrative da lire 50.000 a lire 500.000.
             Art.   12.  Sono  abrogate  tutte  le  disposizioni  che
          risultano in contrasto con quelle della presente legge".
             - La legge n. 628/1961 reca: "Modifiche  all'ordinamento
          del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale"
          (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del  27  luglio
          1961).
          Note all'art. 1
             -  L'elenco  n.  4,  allegato  alla  legge  n. 537/1993,
          contiene i procedimenti amministrativi da  semplificare  ai
          sensi  dell'art.  2,  comma  7 della legge, riportato nelle
          precedenti note alle premesse.
             - Per il testo dell'art.  2,  comma  7  della  legge  n.
          537/1993, si vedano le precedenti note alle premesse.
             -  Il  testo dell'art. 121 del regio decreto n. 773/1931
          e' il seguente:
             "Art.  121  (art.  122  T.U.L.   1926).   -   Salve   le
          disposizioni   di  questo  testo  unico  circa  la  vendita
          ambulante delle armi, degli strumenti atti ad  offendere  e
          delle  bevande  alcooliche,  non  puo' essere esercitato il
          mestiere ambulante di venditore o  distributore  di  merci,
          generi  alimentari  o  bevande,  di  iscritti o disegni, di
          cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore  di
          piazza,  facchino,  cocchiere, conduttore di autoveicoli di
          piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza
          previa  iscrizione   in   un   registro   apposito   presso
          l'autorita'  locale di pubblica sicurezza.  Questa rilascia
          certificato della avvenuta iscrizione.
             L'iscrizione  non   e'   subordinata   alle   condizioni
          prevedute dall'art. 11 ne' a quella preveduta dal capoverso
          dell'art.  12,  salva  sempre la facolta' dell'autorita' di
          pubblica sicurezza di  negarla  alle  persone  che  ritiene
          capaci di abusarne.
             E' vietato il mestiere di ciarlatano".
             -  Per  il  testo  della legge n. 407/1955, si vedano le
          precedenti note alle premesse.